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D. 13/10/1997 n. 52

che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1) , visto il parere del Comitato economico e sociale (2) , deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3) ,

(1) considerando che, con la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (4), il Consiglio ha fra l'altro approvato, a nome della Comunità, l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato “l'accordo”, al fine di stabilire un quadro multilaterale equilibrato in materia di diritti e obblighi connessi con l'aggiudicazione degli appalti pubblici, nell'intento di liberalizzare ed espandere il commercio mondiale; che tale accordo non ha efficacia diretta; (2) considerando che, con le direttive 92/50/CEE (5), 93/36/CEE (6) e 93/37/CEE (7), è stato realizzato un coordinamento delle procedure nazionali applicabili in materia di appalti pubblici rispettivamente di servizi, di forniture e di lavori, al fine di instaurare pari condizioni di partecipazione a detti appalti in tutti gli Stati membri; (3) considerando che gli enti aggiudicatori contemplati dall'accordo che si conformano alle disposizioni delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, quali modificate dalla presente direttiva, e che applicano le stesse disposizioni agli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi di paesi terzi firmatari dall'accordo sono così conformi all'accordo; (4) considerando che, alla luce dei diritti e degli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è definito dall'accordo stesso; che il campo di applicazione di quest'ultimo, con riferimento alla direttiva 92/50/CEE, non include gli appalti di servizi elencati nell'allegato I B, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo della categoria 8 dell'allegato

I A, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato I A i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526 e gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell'allegato I A relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari, né i servizi forniti dalle banche centrali;

(5) considerando che talune disposizioni dell'accordo creano per gli offerenti condizioni più favorevoli di quelle stabilite dalle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE; (6) considerando che, quando gli appalti sono aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici a norma dell'accordo, le possibilità di accesso agli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori offerte a norma del trattato alle imprese e ai prodotti degli Stati membri devono essere almeno altrettanto favorevoli delle condizioni di accesso agli appalti pubblici all'interno della Comunità previste dalle disposizioni dell'accordo per le imprese e per i prodotti dei paesi terzi firmatari dell'accordo stesso; (7) considerando che è pertanto necessario adattare e integrare le disposizioni delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE; (8) considerando che è necessario semplificare l'applicazione delle direttive e mantenere, per quanto possibile, l'equilibrio raggiunto nella vigente legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici; (9) considerando che è pertanto necessario estendere l'applicabilità di alcune modifiche della direttiva 92/50/CEE a tutte le categorie di servizi che rientrano nel suo campo di applicazione; (10) considerando che gli enti aggiudicatori possono sollecitare, o accettare, consulenze che possano essere utilizzate nella preparazione di specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza; (11) considerando che la Commissione deve mettere a disposizione delle piccole e medie imprese materiale informativo e per la formazione tale da consentire loro di partecipare pienamente al mercato modificato, Hanno adottato la presente Direttiva:

Art. 1 Fatti salvi i diritti e gli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, che definisce il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari e il cui attuale campo di applicazione, con riferimento alla direttiva 92/50/CEE, non include gli appalti di servizi elencati nell'allegato I B di tale direttiva, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo della categoria 8 dell'allegato I A di tale direttiva, gli appalti di servizi di telecomu nicazione della categoria 5 dell'allegato I A di tale direttiva, i cui numeri di riferimento della classificazione comune dei prodotti (CPC) sono 7524, 7525 e 7526, gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell'allegato I A relati vi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari, né i servizi forniti dalle banche centrali, la direttiva 92/50/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 7:

A) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: “1. a) La presente direttiva si applica:

-agli appalti pubblici di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all'allegato I B, ai servizi della categoria 8 dell'allegato I A e ai servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, letterab), il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore a 200 000 ECU;

- agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526,

I) attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al controvalore in ecu di 130 000 diritti speciali di prelievo (DSP); II) attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 1, lettera

b) e diverse da quelle menzionate nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al controvalore in ecu di 200 000 DSP.

b) Il controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri dell'ecu espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ecu, per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio. Il metodo di calcolo previsto al primo comma è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

c) Le soglie di cui alla lettera a) e il loro controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera b), primo comma.

2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice si basa sulla retribuzione complessiva del prestatore di servizi, tenendo conto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 7.”;

B) il paragrafo 8 è soppresso.

2) All'articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: “1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che alcune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al primo comma non siano comunicate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni.”

3. All'articolo 13, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: “1. Il presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore:

-alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all'allegato I B, i servizi della categoria 8 dell'allegato I A e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b);

-alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della direttiva 93/36/CEE; -alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto ii), per i servizi di cui all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all'articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all'allegato I della direttiva 93/36/CEE.

2. Il presente articolo si applica a tutti i concorsi qualora l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore:

-alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all'allegato I B, i servizi della categoria 8 dell'allegato I A e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b);

-alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della direttiva 93/36/CEE;

-alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto ii), per i servizi di cui all'allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all'articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all'allegato I della direttiva 93/36/CEE.”

 

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